ACCESSO CIVICO e AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI:
Il diritto di accesso documentale, previsto dalla Legge 241/1990 e che si innesta nel principio costituzionale dell’art. 97 della Costituzione, consente al cittadino di prendere visione di un determinato atto o documento amministrativo e di ottenerne copia. È esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019 sono stati deliberati il REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E SULL’ACCESSO CIVICO ed il REGOLAMENTO RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE, che contengono disposizioni relative all’accesso documentale, all’accesso civico ai sensi dell’articolo 5 comma 1, decreto legislativo n. 33/2013 e all’accesso generalizzato ai sensi dell’articolo 5 comma 2, decreto legislativo n. 33/2013, fermo restando le disposizioni in ambito di privacy e tutela dei dati personali e della riservatezza previste dalla normativa (Regolamento UE 679/16).
Per esercitare il diritto di accesso civico formale o generalizzato è necessario utilizzare i seguenti moduli: